
Padova, 26 marzo 2025 – Quando la protezione speciale è l’unica via
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“Padova, 26 marzo 2025 – Quando la protezione speciale è l’unica via” 🎧 Voce narrante (Avv. Fabio Loscerbo):
Benvenuti a questo nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione. Oggi vi racconto un caso interessante deciso dalla Commissione Territoriale di Padova il 26 marzo 2025. Un cittadino marocchino, inizialmente convocato in procedura accelerata, ha visto la propria domanda trattata in via ordinaria. Le sue motivazioni erano di tipo economico e familiare: aiutare un fratello malato e migliorare le proprie condizioni di vita. Nessun rischio personale in caso di rimpatrio. 📄 La decisione:
La Commissione ha escluso rifugio e protezione sussidiaria, ma ha riconosciuto d’ufficio i presupposti per la protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, TUI:
- contratto di lavoro regolare;
- corsi formativi svolti;
- integrazione linguistica;
- vita autonoma in Italia.
Il caso dimostra come, anche senza pericoli diretti nel Paese d’origine, l’integrazione in Italia possa impedire il rimpatrio forzato, per ragioni di vita privata e dignità personale.
🎤 Conclusione:
Una decisione coerente con la Costituzione e con l’art. 8 CEDU.
Alla prossima puntata!
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